Dove posizionare la cassetta della posta? Qual è la normativa che disciplina la posizione e l’accesso alla cassetta da parte del postino? Il postino può rifiutare di consegnare le missive? Cosa succede se la cassetta della posta è inaccessibile? Perché non ricevi la posta? Le bollette vengono sempre recapitate già scadute, ma qual è la causa?
Non tutti sanno che esiste una normativa in merito al servizio postale.
Si tratta del Decreto Ministeriale dell’aprile 2001, la cui lettura evita problemi vari, soprattutto quando si tratta di sanzioni, bollette e incombenze varie. Inoltre l’applicazione corretta di queste disposizioni ci permette, in caso di effettivo mancato recapito non imputabile a noi, di richiedere provvedimenti in merito.
Cosa prevede il Decreto Ministeriale del 2001?
- Art. 34 – Esecuzione del recapito – Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all’indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte.
- Art. 45 – Cassette domiciliari – Devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.
- Art. 46 – Ubicazione – Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.
- Art. 47 – Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa – Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
In definitiva quali sono gli obblighi?
- Cassetta della posta accessibile al postino e posizionata al limite della proprietà sulla pubblica via o in luogo comune accessibile e in mancanza di questi aspetti il postino è autorizzato a riportare le missive al centro di smistamento. Generalmente viene lasciato un avviso, sempre che sia possibile farlo.
- Per gli edifici plurifamiliari o ad uso impresa le cassette devono essere radunate in unico punto, sempre accessibile. In genere il costruttore le posiziona nell’androne del palazzo, ma non è ciò che richiede il decreto. Può accadere, infatti, che il postino non riesca ad accedere poiché nessuno apre (ribadiamo che non è tenuto ad entrare nella proprietà altrui), ecco perché è preferibile posizionare una cassetta ad uso comune o cassette per ogni condomino sulla recinzione, vicino al citofono. Nel primo caso, le chiavi potrebbero essere consegnate a tutti i condomini o ad uno che si impegni nella distribuzione giornaliera delle missive.
- Dimensioni adeguate alla ricezione della posta e possibilmente riparate da agenti atmosferici che potrebbero causare danni non imputabili a chi ha effettuato il servizio di recapito.
- Indicazione chiara del titolare (nome e cognome), in caso diverso la posta non verrà consegnata nemmeno se il vicino garantisce che effettivamente tal persona abita in quel luogo. Pertanto, sì. Se vuoi pagare le bollette, ricevere le sanzioni o anche una vecchia cartolina, sussiste l’obbligo di riportare sul citofono e sulla cassetta il nome ed il cognome ben leggibili.
Cosa accade in caso di difficoltà a raggiungere le cassette? Il portalettere deve lasciare un avviso, qualora non fosse possibile nemmeno lasciare un avviso, sarà cura del cittadino recarsi all’Ufficio Postale per verificare la presenza di missive, oltre a doversi adeguare alle prescrizioni di legge.
Come ovviare al mancato recapito? E’ possibile richiedere:
- una casella postale, a pagamento.
- Oppure un fermoposta: per chi non ha un recapito fisso o chi è lontano da casa, è possibile ritirare la posta c/o l’Ufficio competente. Anche questa opzione è a pagamento e garantisce la custodia fino a 30 gg.
Sono in regola, ma il postino non recapita la posta oppure la abbandona sul portone. Come mi tutelo? Se ritieni di aver applicato quanto disposto dal Decreto, puoi aprire un reclamo formale, dove spieghi ed eventualmente alleghi fotografia che testimonia le condizioni in cui ti viene consegnata la posta. Il reclamo si apre c/o la sede che provvede allo smistamento.
Si ricorda che il Codice Penale con l’art. 616 punisce la “violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”.
E La Tua corrispondenza arriva puntuale?
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