La legge di bilancio 2020 (160 del 27 dicembre 2019), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha introdotto importanti novità circa l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nello specifico, la legge finanziaria impone il principio delle spese tracciabili ai fini della detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19%. E tra quelle su cui vige l’obbligo ci sono appunto alcune spese sanitarie. Lo scopo delle nuove disposizioni è limitare l’uso dei contanti.
La tracciabilità ai fini della deducibilità è obbligatoria per tutte le prestazioni? No. Questa regola non vale per tutte le spese sanitarie. Ecco perché è necessario definire attentamente i casi e le eccezioni, oltre a capire come dobbiamo tenere traccia cartacea del pagamento.
Quali spese NON possono essere pagate in contanti ai fini della detraibilità dai redditi? Come detto, l’obbligo sancito dalla legge di bilancio 2020 riguarda buona parte delle spese ammesse come detraibili e che potranno essere portate in detrazione solo se finalizzate appunto con una determinata modalità di pagamento. La mancata applicazioni delle disposizioni in termini di tracciabilità comporta la decadenza del diritto. Quali spese seguono questa regola?
- prestazioni ricevute da medici privati non convenzionati,
- spese per l’istruzione dall’infanzia all’università, inclusi gli asili nido, la mensa scolastica, abbonamenti ai mezzi pubblici, canoni di locazione per studenti fuori sede e corsi universitari,
- le spese per minori, maggiorenni, studenti DSA,
- attività sportive (fascia 5 anni – 18 anni),
- premi assicurativi,
- spese veterinarie,
- spese funebri,
- intermediazioni immobiliari,
- premi assicurativi indicati dalla legge,
- erogazioni liberali.
Quali sono le disposizioni che sentenziano l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili? Apriamo la Gazzetta Ufficiale e leggiamo la legge di bilancio 2020. Anzi, andiamo direttamente al disposto dell’articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019. Il comma 679 sancisce l’obbligo di finalizzare il pagamento con bonifico bancario, postale, bancomat, carta di credito, carta di debito oppure assegno bancario o circolare per tutte le spese detraibili. Il secondo determina alcune eccezioni per le spese mediche che possono comunque essere pagate in contante. Ma leggiamo il disposto con attenzione:
- comma 679 – Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l‘onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Comma 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Quindi, secondo la legge di bilancio 2020 quali spese possono essere pagate in contante e comunque detratte? Quelle relative all’acquisto di medicinali, dispositivi medici. Sono sempre detraibili le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private (convenzionate con il servizio sanitario nazionale) a prescindere dalla modalità di pagamento. Quindi per le spese qui indicate, vale anche la transazione a mezzo contanti.
Come tracciare il pagamento? La transazione dovrà essere finalizzata con bonifico bancario, postale, bancomat, carta di credito, carta di debito oppure assegno bancario o circolare. Di queste transazioni dobbiamo conservare (meglio allegare alla fattura) la ricevuta del POS oppure del bonifico, etc. Nel caso potrebbe essere ammesso anche l’estratto conto della carta con la voce specifica del professionista/ente/etc, ma non è certo.
Facciamo un esempio: tra le spese detraibili ci sono quelle per le attività sportive dai 5 ai 18 anni. Poniamo di dover iscrivere nostro figlio ad un’attività sportiva, per la quale deve essere corrisposto un abbonamento di tot X. Nel caso di una palestra sarà sufficiente allegare alla fattura la copia della ricevuta POS (bancomat o carta di credito). Se si tratta di una società sportiva piccola invece questa difficilmente avrà un pos. Come finalizzare il pagamento per poterlo poi portare in detrazione? Possiamo pagare con un bonifico bancario o postale, conservando la copia del versamento.
L’agenzia delle entrate e la legge di bilancio 2020: si è espressa in merito alle modalità attraverso cui provare la tracciabilità? Ancora no. Si presume arriverà una circolare. Nel frattempo comunque possiamo tutelarci applicando le disposizioni legislative, conservando le ricevute di pagamento (POS, bancaria, postale, etc.) allegate alle singole fatture.
Qual è il tantum detraibile in base al reddito? In caso di redditi non eccedenti € 120.000 la detrazione sarà piena (19%). La detrazione diminuirà all’aumento del reddito.